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FAQ PCTO

  1. Al fine di realizzare esperienze per i PCTO nell’ambito del processo formativo e di agevolare e rafforzare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore CARLO URBANI promuove i Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento a favore degli studenti frequentanti le classi 3e, 4e e 5e. Nell’Istituto Professionale le attività di stage sono programmate e realizzate anche per gli alunni frequentanti le classi 2e indirizzo Professionale.
  2. La partecipazione agli stages per gli studenti è obbligatoria ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n.145 salvo specifiche esigenze opportunamente documentate. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con gli studenti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro.
  3. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell’istituzione scolastica.
  4. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.
  1. Gli Stages sono promossi nell’ambito del piano di studi previsto dal vigente ordinamento.
  2. L’Istituto, soggetto promotore, garantisce la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività; i soggetti ospitanti indicano il responsabile aziendale dell’inserimento degli alunni cui fare riferimento.
  3. Gli stages sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l’Istituto nella persona del suo legale rappresentante (Dirigente scolastico) e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione è allegato un progetto formativo per ciascun alunno.
  4. I modelli di convenzione e di progetto formativo sono reperibili nel sito Spaggiari nella sezione Scuola & territorio, per la restante modulistica utile ai docenti tutor nella sezione del sito dell’Istituto www.polourbani.edu.it.
  5. Per gli studenti delle classi seconde dell’Istituto Professionale lo stage può essere svolto solo in aziende e/o presso datori di lavoro posti all’interno delle province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata.
  1. L’azienda non sta assumendo un lavoratore ma sta educando e orientando uno studente nelle mansioni che comporta il mondo del lavoro e nello specifico sull’indirizzo professionale e tecnico che l’azienda svolge, dunque il primo requisito è quello di accompagnare ed educare l’alunno.
  2. In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti ospitanti devono essere in possesso di:
    • capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste per i PCTO, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
    • capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
    • capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di PCTO, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante. Dette capacità strutturali, tecnologiche e organizzative sono specificamente indicate nel testo della convenzione previo puntuale accertamento da parte dell’istituzione scolastica.
  1. Il calendario degli stage è predisposto annualmente dal Collegio dei Docenti
  2. Consultare la sezione al sito dell’istituto alla sezione PCTO

Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio per il 2019), articolo 1, commi 784 e seguenti, Normativa di riferimento: D.Lgs 77/2005 (Alternanza Scuola Lavoro), Legge n. 196/1997 (art. 18), D.M. 142/1998, D.Lgs del 4 agosto 1999 n. 345 lo Stato Italiano ha recepito la direttiva 94/33/CE (relativa alla protezione dei giovani sul lavoro), D.Lgs 81/2008 (Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), D.L. 138/2011 (art. 11), L. 148/2011 (attuazione DL 138);
Tali normative prevedono:

  • L’orario può essere di 8 ore giornaliere distribuito su 5 giorni oppure su 6 giorni per un massimo di 6.40 ore al giorno per un totale di max 40 ore settimanali;
  • Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.
  • Gli alunni impiegati nei settori turistico, alberghiero o della ristorazione possono avere il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica.
  • È vietato il lavoro notturno per i minori di 18 anni. (Con il termine “notte” si intende un periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22.00 e le ore 6.00, o tra le ore 23.00 e le ore 7.00. Per i pubblici esercizi il periodo notturno decorre dalle ore 24.00).
  • I minorenni non possono somministrare alcolici: in base al Regolamento del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, i minori degli anni 18 non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattasi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio (art. 188 Regio Decreto 635/40).

Solitamente vengono “Progettate” 40 ore settimanali per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono paragonabili come da CCNL per dare la possibilità agli alunni di calarsi nella realtà del mondo lavorativo. Ma laddove l’esperienza formativa avvenga in luoghi di lavoro ove le ore lavorative siano minori di quelle previste dal Porgetto l’insegnante tutor con il tutor aziendale provvederanno a giustificare la tipologia di esperienza orientativa-formativa che l’alunno dovrà svolgere per raggiungere le competenze prefissate dal consiglio di classe.
SOLO PER IL MOMDO SCUOLA: In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:
a. nell’ipotesi in cui i periodi dei PCTO si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto dei PCTO;
b. qualora, invece, i periodi dei PCTO si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso dei PCTO che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti in alternanza scuola-lavoro, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso.

  1. I PCTO sono programmati ad inizio d’anno dal Collegio Docenti, adeguatamente predisposto dal docente funzione strumentale e dal Consiglio di Classe che ne segue sollecitamente lo svolgimento.
  2. Il tutor di istituto, individuato dal consiglio di classe e nominato dal Dirigente scolastico, quale responsabile didattico-organizzativo delle attività, cura l’inserimento degli alunni in azienda e li invita a conformarsi, sulla base della normativa vigente, con duttilità ed intelligenza alle richieste che l’Azienda potrà loro rivolgere in ordine ad elementi che connotano lo stile aziendale.
  3. Il tutor ha inoltre il compito di seguire l’andamento dello stage aziendale tenendo costanti contatti col tutor aziendale e di intervenire per fronteggiare e qualsiasi necessità dovesse presentarsi.
  4. Nel caso in cui si presentino problematiche a cui non si riesca a dare soluzione interna all’azienda, il tutor provvederà nel verificare se sia possibile un cambio di azienda.

L’azienda ospitante si impegna a:

  1. Accogliere presso le sue strutture l’alunno in PCTO;
  2. Garantire l’applicazione della normativa vigente in materia con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di igiene, sollevando l’Istituto da ogni responsabilità dovuta alla violazione delle suddette norme;
  3. Designare un tutor che affianchi l’alunno nel corso dello stages;
  4. Certificare, su apposito modulo, le attività svolte;
  5. Garantire allo studente/agli studenti, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività coprogettata, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
  6. Consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo studente/gli studenti e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
  7. Informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada allo studente/agli studenti; individuare il tutor formativo esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

L’istituto si impegna a:

  1. Garantire che ogni alunno in stages goda di copertura assicurativa contro gli infortuni e le responsabilità civili;
  2. Garantire che ogni alunno in stages abbia seguito il corso sulla sicurezza come previsto dalla legge sul TUSL D.Lgs. 81/08;
  3. Designare un docente tutor quale responsabile didattico-organizzativo delle attività di stages, che cura l’inserimento degli allievi in azienda e li segue tenendo costanti contatti col tutor aziendale;
  4. Illustrare ai genitori, o all’esercente la patria potestà, degli alunni il progetto formativo del tirocinio e il suo regolamento perché ne dia consenso in forma scritta.
  1. L’alunno in stages dichiara:
    1. di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo;
    2. di essere a conoscenza che la partecipazione al PCTO non comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e l’azienda in questione e che ogni rapporto con l’azienda stessa cesserà al termine di questo periodo;
    3. di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e quelle in materia di privacy;
    4. di essere stato informato dal Tutor aziendale in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;
    5. di essere a consapevole che durante i periodi trascorsi nei PCTO è soggetto/a alle norme stabilite nel regolamento degli studenti dell’Istruzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante;
    6. di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza dei PCTO;
    7. di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza della sua partecipazione ai PCTO;
    8. di essere a conoscenza che l’esperienza dei PCTO non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante;
    9. di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle attività dei PCTO che per la permanenza nella struttura ospitante.
    10. di essere a conoscenza che il viaggio è a carico del genitore e che l’istituto si solleva da tutte le responsabilità al di fuori del percorso PCTO, dunque nei periodi di non sorveglianza da parte del tutor aziendale la responsabilità morale e civile ricade sulla famiglia.
    11. di essere a conoscenza che il/la giovane dovrà durante la notte avere un comportamento rispettoso dei luoghi e del riposo di chi occupa la stessa struttura ospitante;
  2. L’alunno in stages si impegna:
    1. a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività dei PCTO;
    2. a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
    3. ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’Istituzione scolastica se impossibilitato/a a recarsi nel luogo del tirocinio; e a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
    4. a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante;
    5. a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;
    6. a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività dei PCTO per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante, etc.;
    7. a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività dei PCTO;
    8. di adottare per tutta la durata delle attività dei PCTO le norme comportamentali previste dal C.C.N.L., di osservare gli orari e i regolamenti interni della struttura ospitante, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

  • elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (istituzione scolastica, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la responsabilità genitoriale), inoltre procederà nel verificare che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste;
  • Assiste e guida lo studente nei percorsi di PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
  • Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
  • Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
  • Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
  • Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di PCTO, da parte dello studente coinvolto;
  • Informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti disciplinari, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;
  • Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

  • Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di PCTO;
  • Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel PCTO;
  • Garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
  • Pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza di PCTO;
  • Fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.

Assenze :

  • l’alunno in stage in caso di assenza, anche di un solo giorno, informa tempestivamente l’azienda e l’istituto;
  • l’alunno in stage nell’informare l’istituto indica il cognome, nome, classe e azienda in cui svolge lo stage;
  • nel caso di assenza già programmata e prevedibile, dovuta a cause eccezionali o a motivi di salute, l’alunno in stage informa l’azienda ed l’istituto appena a conoscenza dell’evento e ne specifica il numero di giorni;
  • l’alunno in stage è tenuto a giustificare le assenze con certificato medico al rientro degli stage e allegare al foglio delle presenze nella cartellina personale.
  • nel caso in cui l’alunno in stage sia costretto a fare ricorso a cure mediche ospedaliere l’azienda ospitante è tenuta a prestare tutte le cure del caso secondo la normativa vigente, con eventuale accompagnamento c/o il pronto soccorso, dandone immediata informazione all’istituto; l’azienda è inoltre tenuta a far pervenire all’istituto, entro le 24 ore successive, una dichiarazione di un dipendente dell’azienda che ha assistito all’accaduto che spiega come è avvenuto l’incidente;
  • l’alunno in stage o il genitore, entro le 24 ore successive all’incidente, deve far pervenire il referto autentico del Pronto Soccorso, non possono essere accettati referti del medico curante (si consiglia allo studente di farsi una copia di tale referto). Tale consegna deve essere fatta sempre da un genitore nel caso in cui lo studente sia minorenne;
  • il genitore alla consegna del referto e della dichiarazione firma un modulo dell’istituto per l’assicurazione (tale modulo può essere firmato dagli studenti maggiorenni);
  • nel caso in cui l’azienda abbia consegnato all’alunno in stage la dichiarazione sull’incidente il genitore consegna in istituto tale dichiarazione contestualmente al referto.

Nel caso in cui lo studente rinunci volontariamente alla frequenza dello stage senza validi motivi, sarà invitato a conformarsi all’obbligo e/o in caso di inadempienza, il consiglio di classe procederà per un eventuale provvedimento disciplinare;

Interruzione o mancata effettuazione dello stage per incompatibilità dello studente con le finalità specifiche dell’azienda

  • Se l’alunno in stage deve interrompere la frequenza perché l’Azienda giudica il suo comportamento in contrasto con le proprie specifiche finalità, il tutor aziendale informa il tutor scolastico per verificare se sia possibile un cambio di destinazione fermo restando l’invito a mantenere in altra azienda un comportamento adeguato.
  • Nel caso di impossibilità di un cambio di azienda e/o di perdurare del comportamento dell’alunno in stage che pregiudica la continuazione dello stesso, l’istituto, dopo un’attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere che la non partecipazione allo Stage sia valutata come elemento negativo che concorre necessariamente alla valutazione globale dello studente;

Lo studente, rilevate inadempienze da parte dell’azienda, ne dà immediatamente comunicazione al tutor di istituto. L’istituto, dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere:

  • di riconoscere la fondatezza e la gravità della denuncia dello studente e conseguentemente di censurare formalmente l’operato dell’azienda e di proporne la radiazione dall’elenco di Istituto;
  • di ritenere che vi siano margini di compromesso e d’intervenire direttamente sull’azienda onde ottenere un chiarimento formale e il ripristino di tutte le condizioni che la scuola ritiene irrinunciabili a tutela dei propri studenti.

Gli studenti interessati dovranno fare specifica richiesta da indirizzare al proprio Consiglio di classe. Di seguito si riportano i requisiti per poter accedere a tale percorso:

  • Requisiti degli studenti: alunni frequentanti le classi 3e e 4e che a fine anno scolastico non riportino debiti scolastici, salvo decisione diversa da parte del Consiglio di classe qualora il PCTO rappresenti un’attività formativa necessaria per il loro progetto di vita; (oppure un solo debito – deve essere evidente che si tratta di un’opportunità concessa per merito!) Per i ragazzi con programmazione non riconducibile agli obiettivi ministeriali l’estensione dello stage estivo è fino al Quinto anno.
  • Requisiti delle aziende ospitanti: Aziende di accoglienza turistica (4/5 stelle), Aziende produttive qualificate di alto livello con riconoscimenti da guide nazionali o con riconoscimenti dagli enti locali ove operano, Associazioni ONLUS e di Volontariato o enti assimilati dietro attenta valutazione del Consiglio di classe; tali requisiti non sono da considerare per i ragazzi con programmazione non riconducibili agli obiettivi ministeriali;
  • Requisiti dello stage per i PCTO: lo stage deve essere coerente con il proprio piano di studi così da rispecchiare i principi fondamentali del percorso quali l’orientamento e le competenze trasversali che lo caratterizzano;
  • Requisiti del tutor scolastico: di norma un docente della classe con contratto a tempo indeterminato; Periodi di stage in periodo estivo: non superiori e non oltre la terza settimana di luglio di ogni anno scolastico.

Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze da promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe.
Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è necessario conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che porta all’acquisizione di competenze comuni a più insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata dal d.P.R. 122/2009, che prevede l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti.. In sede di scrutinio, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale e osservate durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di comportamento.
Le attività svolte nel corso degli stages, possono avere valore ai fini delle competenze personali dell'alunno e devono essere debitamente certificate, entrando così a far parte del curriculum dello studente.
Al termine del periodo di Stage, lo studente redige una relazione curata ed esauriente che sarà valutata, in primo luogo, dagli insegnanti del Consiglio di classe cui propriamente compete di esprimere un giudizio ponderato.
Per ciò che concerne le classi quinte, il Consiglio di Classe, tenuto conto della relazione dello studente, del giudizio a suo tempo formalizzato dagli insegnanti dell’area professionale e di ulteriori elementi di valutazione, codifica i risultati formativi prodotti dall’esperienza della Stage, assegnando loro una funzione rilevante ai fini della valutazione generale finale, specie per ciò che concerne il profilo professionale anche ai fini dello svolgimento dell’esame di Stato.

  1. L’istituzione scolastica assicura lo/gli studente/i del PCTO contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso l’assicurazione, nello specifico il/i beneficiario/i non ha copertura assicurativa nel tragitto dalla sua abitazione all’azienda preposta per lo stage in itinere.
  2. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

Nel d.lgs. 81/2008 gli studenti sono equiparati ai lavoratori e sono sottoposti al controllo sanitario nei casi previsti dalla legge. La garanzia sanitaria stabilita dall'art.41 del d.lgs.81/2008, qualora necessaria, vale per i laboratori della scuola e per le attività di stage, tirocinio o Alternanza. La Guida operativa per l'ASL del MIUR, nel paragrafo 11(salute e sicurezza degli studenti in ASL nelle strutture ospitanti), per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, precisa che : " si ritiene opportuno prevedere specifici accordi in modo che i prescritti adempimenti si considerino assolti mediante visita medica preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale. Tale visita medica dovrebbe: 1. avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di Alternanza; 2. consentire agli studenti di svolgere le attività in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio. Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi, sarà cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall'istituzione scolastica, in presenza di specifiche convenzioni attivate dagli Uffici scolastici regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente".

La legge 17 ottobre 1967, n.977, che tratta della "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", si riferisce espressamente ai casi in cui esiste un rapporto di lavoro (es. apprendistato), condizione che non sussiste per gli studenti in Alternanza. Per esempio, la legge 977/67 prevede una visita medica obbligatoria e preventiva per i minori che accedono ad un rapporto di impiego, a seguito della quale il giovane, se riconosciuto idoneo, può essere ammesso alle attività lavorative, mentre per le attività svolte a scuola o in Alternanza, in cui non c'è un rapporto di lavoro, la sorveglianza sanitaria, per mezzo del medico competente, è prevista solo nei casi in cui la valutazione dei rischi, considerati i compiti richiesti (che prevedono l'affiancamento e non lo svolgimento diretto) e la durata della permanenza degli allievi in azienda, evidenzi concrete situazioni di esposizioni a rischi per la salute degli studenti. Con l'occasione, si ribadisce che: l'Alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica svolta sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica; il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente uno studente; l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto.